Art. 28.
(Collaborazione con l'autorità di controllo).

      1. Le imprese di cui all'articolo 26 osservano, nei rapporti con l'autorità di controllo, i doveri di corretta informazione, di lealtà e di collaborazione, al fine di consentire la tempestiva e adeguata valutazione del rischio d'impresa.
      2. Le imprese di cui al comma 1 possono chiedere la collaborazione dell'autorità di controllo nella verifica delle condizioni di adempimento degli obblighi stabiliti dall'autorizzazione, fermi restando gli obblighi posti a loro carico dalla presente legge.